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LA SENTENZA Nozze gay, i giudici bocciano i sindaci «Le loro trascrizioni sono illegittime»

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    LA SENTENZA
    Nozze gay, i giudici bocciano i sindaci
    «Le loro trascrizioni sono illegittime»
    Il Consiglio di Stato sui matrimoni celebrati all’estero: la legge prevede differenza tra i sessi. E sulla scelta del Campidoglio: «Non si tratta di un diritto sovranazionale»
    di Ilaria Sacchettoni
    Campidoglio, 20 ottobre 2014, Ignazio Marino, sindaco di Roma, ha trascritto in Campidoglio il matrimonio che 16 coppie gay hanno contratto all’estero (Jpeg)

    Il Consiglio di Stato richiama alla realtà sindaci e politici ma soprattutto invita il legislatore a decidere chiudendo la porta a improvvisazioni festose o iniziative illuminate. Ciò che manca alla coppia lesbo/omo, dicono i giudici del Consiglio di Stato, è un requisito essenziale che definiscono «ontologico»: la diversità fra i sessi. Se l’Italia vuole davvero riconoscere l’unione fra coppie dello stesso sesso allora deve introdurne il principio. Due persone dello stesso sesso possono essere coppia insomma. Anche in Italia. È questo del riconoscimento un passaggio che, per i giudici del Consiglio di Stato, è essenziale. Si tratta di introdurre un linguaggio che manca.

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    «Manca un requisito essenziale», la diversità di sesso

    Al matrimonio gay o lesbo, scrivono i giudici in punta di diritto, manca un requisito essenziale per spiccare il salto del riconoscimento/equiparazione nel nostro ordinamento. È privo «dell’indefettibile condizione della diversità di sesso fra i nubendi (sposi, ndr)». Sembra un gioco di parole ma no: oggi nel nostro paese il presupposto delle nozze è la differenza di sesso, ricordano i giudici. La diversità uomo-donna è la «connotazione ontologica» del rito matrimoniale scrivono, condannando (metaforicamente parlando) chi, come Danilo e Fabio o Costanza e Monia, trascritti nei registri capitolini un anno fa, avevano creduto nel riconoscimento dei propri diritti. Ricordate - è la domanda retorica dei giudici (rivolta forse ai politici) - qual è il primo tassativo compito del funzionario che celebra le nozze? È proprio la verifica che le persone di fronte a lui possiedano quei requisiti. Donna. Uomo. «Il corretto esercizio della potestà - scrivono - impedisce all’ufficiale dello Stato civile la trascrizione di matrimoni omosessuali celebrati all’estero».

    Una sentenza che chiude le porte alle trascrizioni

    Il Campidoglio è servito. Ma così anche le coppie di fatto. La sentenza chiude la porta all’improvvisazione: «Il dibattito politico in corso in Italia sulle forme e sulle modalità del riconoscimento giuridico delle unioni omosessuali sconsiglia all’interprete qualunque forzatura, sempre indebita ma in questo contesto ancora meno opportuna». Non sarà un caso, allora, che dal Campidoglio il primo commento (ufficioso) alle parole dei giudici è che si tratta di una «sentenza conservativa».

    Impossibili le trascrizioni dall’estero

    Il Consiglio di Stato spazza via anche altri argomenti utilizzati dalle coppie che avevano presentato il ricorso contro la decisione di annullare le trascrizioni di Marino a ottobre 2014. La convenzione internazionale o un trattato condiviso dalle diplomazie. Le coppie che avevano fatto ricorso contro l’annullamento delle trascrizioni voluto dalla prefettura (all’epoca il prefetto era Giuseppe Pecoraro) avevano infatti obiettato che il rispetto dei diritti e delle libertà sanciti in atti europei o trattati internazionali fossero vincolanti per le autorità italiane. Anche qui la risposta è negativa: «Non appare in definitiva configurabile allo stato del diritto convenzionale europeo e sovranazionale un diritto fondamentale al matrimonio omosessuale». Respinta anche l’obiezione di chi aveva parlato di una violazione delle libertà di circolazione e di soggiorno. Non c’è «alcuna previsione degli stati europei in merito».

    La «rivincita» del prefetto sul sindaco

    Ultima questione. Il rapporto tra autorità politiche e amministrative. Il sindaco Ignazio Marino aveva negato il potere di annullamento del prefetto, riconoscendo tale potere solo al giudice ordinario. Il Consiglio di Stato ripaga il prefetto. E lo fa spiegando che tra le sue prerogative c’è anche quella «generale di autotutela sugli atti adottati contra legem dall’organo subordinato».
    fonte corriere della sera
     
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